Ticket ed Esenzioni - Azienda Sanitaria locale di Matera

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Ticket ed Esenzioni

 

Il ticket rappresenta la quota di partecipazione alla spesa sanitaria dovuta dal cittadino per le varie forme di assistenza: 

  • per l’assistenza farmaceutica: quota dovuta € 2,00
  • per le visite e prestazioni specialistiche: quota dovuta € 36,15
  • per l’assistenza termale: quota dovuta: € 50 per ciclo di cura se non esente; oppure € 3,10 se esente parziale; o nessuna quota se esente totale.
    Per le categorie esenti visualizza il "Riepilogo esenzioni prestazioni termali".
  • per prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti: quota dovuta € 25 per la visita, con codice bianco comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche correlate, ad eccezione di alcune categorie di assistiti o prestazioni escluse da tale quota.

 

 

L'esenzione dal ticket esonera il cittadino al pagamento totale o parziale di dette quote.

 

 

ESENZIONE

 

Le categorie che prevedono l'esenzione totale o parziale dei cittadini dalle quote di partecipazione alla spesa sopraindicate (ad eccezione delle categorie esenti dalla quota di partecipazione per l'assistenza termale) sono le seguenti:

  • Esenzione per età e reddito
  • Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara
  • Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara e reddito
  • Esenzione per invalidità
  • Altre tipologie di esenzione

 

 

ESENZIONE PER ETÀ E REDDITO

 

 

Categorie previste:

  1. minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98, validità nazionale;
  2. cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98;
  3. titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;
  4. titolari di pensione sociale e loro familiari fiscalmente a carico;
  5. lavoratore/trice in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e loro familiari fiscalmente a carico, anche nel caso di figli a carico al 50%, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore i massimali previsti dalla Circolare n.14 dell'INPS del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti;
  6. disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo "licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato" una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per la durata della condizione.

 

 

Cosa fare

Per far valere il diritto all’esenzione dal ticket è necessario seguire alcune indicazioni, a seconda della categoria di appartenenza:

 

  1. Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98
    (Cod. E01 a validità nazionale per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche ambulatoriali)
    Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora non previste in anagrafe è necessario che il genitore/tutore si rechi presso il distretto ASL per il rilascio dell’attestato di esenzione, compilando l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la tessera sanitaria, la fotocopia del documento d'identità del dichiarante del beneficiario.

  2. Cittadini di età superiore ai 65 anni e con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98
    (Cod. E01 a validità nazionale per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche ambulatoriali).
    Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè tessera sanitaria dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

  3. Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e familiari fiscalmente a carico con reddito familiare fiscale inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
    (Cod. E04 a validità nazionale per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche ambulatoriali).
    Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la tessera sanitaria e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

  4. Titolari di pensione sociale e familiari fiscalmente a carico
    (Cod. E03 validità nazionale per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche ambulatoriali)
    Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la tessera sanitaria .

 

 

Abolizione ticket aggiuntivo

 

 

La Regione Basilicata, per i cittadini non esenti ha:

 

 

  • Eliminato il ticket su ricetta per le prestazioni specialistiche
  • Rimodulato il ticket su ricetta per la farmaceutica in base al reddito familiare

 

 

Per la farmaceutica ha introdotto un codice di esenzione E05 se l’utente rientra in una delle seguenti condizioni:

  1. È beneficiario COPES
  2. Ha familiari a carico con reddito inferiore ad 8.263,31 incrementato ad 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriore 516,00 per ciascun figlio a carico.
  3. In particolare a titolo esemplificativo (ma non esaustivo):
    • ha reddito familiare inferiore ad 8.263,31€
    • un coniuge a carico e reddito familiare inferiore ad 11.362,00 €
    • ha un coniuge ed un figlio a carico e reddito inferiore ad 11.878,05 €
    • ha un coniuge e due figli a carico e reddito inferiore ad 12.394,05

 

 

Allora, a partire del 01/09/2013, il MMG/PLS dovrà apporre sulle ricette il codice E05 utilizzando il sistema Tessera Sanitaria (TS). Gli utenti non presenti in elenco TS, ma che ritengono di rientrare nella categoria di esenzione, dovranno autocertificare la loro condizione reddituale presso l’ASL territoriale competente che provvederà ad integrare il sistema TS.

 

 

Per la farmaceutica sono esenti gli assistiti con codice di esenzione:

Onn, Rnn, C01, C02, C03, C04, C05, C06, G01, G02, S01, S02, S03, L01, L04, Mnn, N01, V01

 

 

Modalità per effettuare l'autocertificazione

L 'autocertificazione prevista per i codici E01, E02,  E03, E04, E05, può essere effettuata presentandosi presso gli sportelli CUP, con la propria tessera sanitaria, e la fotocopia del documento d'identità.

 

 

Per gli assistiti impossibilitati a recarsi personalmente presso gli sportelli CUP, è possibile comunque effettuare l'autocertificazione con le seguenti modalità:

  • l'assistito incarica, con delega scritta il familiare/conoscente a recarsi presso lo sportello CUP a consegnare il modulo corrispondente alla propria tipologia;
  • presentando la tessera sanitaria e la copia del documento di identità dello stesso titolare;
  • l'operatore di scelta e revoca è tenuto a rilasciare l'attestato e contestualmente registrare il codice di esenzione in anagrafica regionale.

 

 

La posizione di ciascun assistito riconosciuto esente per reddito/età, ovvero le codifiche di esenzione corrispondenti, sono disponibile nell'anagrafe regionale e visualizzabili dagli operatori CUP.
Tale modalità ha sostituito la precedente per la quale gli assistiti erano tenuti ad attestare il diritto controfirmando la ricetta al momento della fruizione della prestazione.

 

 

L'assistito può verificare la propria posizione in anagrafe regionale recandosi presso il Distretto ASL di appartenenza

 

 

Qualora il cittadino ravvisi che la propria posizione non è presente in anagrafe regionale (situazione possibile per inconvenienti tecnici temporanei o non completo aggiornamento/allineamento con i dati forniti dal MEF) e ritenga avere titolo all'esenzione, può recarsi al distretto ASL di riferimento per autocertificare la condizione con conseguente registrazione della posizione nel sistema informatico.

 

 

Le esenzioni di cui ai codici E01, E03, E04 caricate in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso i distretti ASL per rinnovare l'autocertificazione del diritto.

Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione al distretto ASL.

 

 

Gli assistiti provenienti da altre regioni non iscritti al Servizio Sanitario Regionale, sulla cui ricetta il medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, sono tenuti al pagamento delle quote ticket.

Le prescrizioni redatte dal medico devono sempre recare i codici di esenzione ed in tutti i casi in cui la ricetta ne è sprovvista, l'assistito è tenuto al pagamento delle quote dovute.

Qualora al medico prescrittore non risulti in anagrafe regionale l'informazione relativa al codice di esenzione, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso.

In tutti i casi in cui la ricetta non presenta l'indicazione dell'esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.

 

 

ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICA e/o MALATTIA RARA (attestato rosa)

 

Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell’esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all’esenzione per i farmaci correlati alla stessa (secondo le normative regionali vigenti).

 

 

Cosa fare

 

Modalità di rilascio di attestato di esenzione

Per ottenere l’attestato di esenzione, il cittadino deve presentare agli uffici preposti dell’ASL di residenza, la seguente documentazione:

  1. per patologia cronica:
    • certificazione rilasciata da un Medico Specialista di Struttura pubblica; per la ipertensione arteriosa ed il diabete, la certificazione può essere rilasciata anche dal medico di famiglia (in caso di ipertensione arteriosa secondaria codice 031.405, in considerazione della specificità della forma, è necessaria comunque la certificazione dello specialista)
  2. per malattia rara:
    • certificazione su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a fare diagnosi di Malattia Rara (Centri di riferimento);

 

 

ESENZIONE PER INVALIDITÀ

 

 

Le tipologie di cittadini che hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale) sono:

  • gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza;
  • i ciechi e i sordomuti;
  • gli invalidi di guerra;
  • gli invalidi per lavoro e per servizio
  • vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari)

 

 

Cosa fare

 

Per gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza l’ASL procede d’ufficio al rilascio della tessera di esenzione.

 

Per rilascio dell’attestato di esenzione per le altre categorie sopra indicate, è necessario presentare:

  • documentazione prevista in base alla categoria di appartenenza:
    1. invalido di guerra: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante)
    2. invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche patologia invalidante)
    3. invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante)
    4. infortunio sul lavoro (temporaneo)
    5. vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la condizione

 

 

 

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