Indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni - Azienda Sanitaria locale di Matera

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Indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni

 

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati possono – come previsto dalla Legge 210/92, fare richiesta di riconoscimento economico (indennizzo vitalizio, assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum). Il riconoscimento di tale diritto comporta anche l’esenzione dal ticket per le spese sanitarie correlate alla patologia riconosciuta previa presentazione all’ufficio esenzioni dell’ASL del verbale che conferma l’avvenuto riconoscimento. Il riconoscimento dell’indennizzo, come previsto dalla Legge 210/92, non preclude la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile).

 

Nel dettaglio le previsioni normative sono:

 

  • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
  • Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
  • Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).
  • Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l'infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
  • Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).

 

Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo.

 

Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

 

Cosa fare

Le domande, in carta libera, vanno presentate alla sede dell' Azienda Sanitaria Locale ASM- Matera "Dipartimento Prevenzione Collettiva della Salute Umana".

 

Alla domanda devono essere allegati:

  • documentazione amministrativa (ad es. certificazioni o dichiarazioni sostitutive di nascita, residenza, stato di famiglia,  ecc.);
  • documentazione sanitaria (in originale e/o copia conforme) necessaria a dimostrare:
    • l’avvenuto evento lesivo (ad es. cartella clinica relativa alla trasfusione o certificato vaccinale)
    • il verificarsi del danno (prima diagnosi di epatite ovvero prima diagnosi di reazione avversa a vaccino ecc.)
    • le condizioni attuali di salute (ad es. ultimi esami di funzionalità epatica).

 

Maggiori indicazioni sulla documentazione possono essere richieste alle sedi di Distretto.

 

Il cittadino sarà successivamente convocato a visita dalla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) presso l'Ospedale Militare di Bari. Questa Commissione Medica (composta da medici militari) provvederà in seguito a trasmettere il suo giudizio al cittadino attraverso l’ASL. In caso di parere positivo l’esito viene notificato, oltre che all'interessato, anche all'Azienda Sanitaria ASM- Matera. In caso di parere negativo l’ASM trasmetterà al cittadino, unitamente al giudizio della CMO, anche le informazioni necessarie per l’eventuale ricorso.

 

Ricorso

Il ricorso, in carta libera, va inoltrato, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero della Salute tramite la Regione Basilicata.

 

Quanto costa

La prestazione è gratuita.

 

Dove rivolgersi:

  • Unità Operativa Complessa "Servizio di igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica" Sede  Matera
     
  • Unità Operativa Complessa "Servizio di igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica" Sede  Montalbano J.co
     

 

Aggravamento dell’infermità

In caso di aggravamento dell'infermità, l'interessato può presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
Così pure, coloro che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, abbiano contratto più di una patologia determinante esiti invalidanti distinti, possono presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia.

 

Decesso del richiedente

Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muoia prima o durante la percezione dell'indennizzo, i ratei non erogati competono agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.
Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all'indennizzo (art.2, comma 3, L. 210/92) possono presentare domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.

 

Benefici

I benefici economici previsti dalla legge 201/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:

  • indennizzo e vitalizio costituito da un assegno periodico variabile a seconda della gravità del danno e aggiornato annualmente sul tasso di inflazione
  • revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia
  • indennizzo aggiuntivo pari al 50% su presentazione di domanda di doppia patologia
  • importo aggiuntìvo "una tantum" nella misura del 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimeto dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore di soggetti che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integratà psicofisica
  • quota ereditaria, agli eredi, delle rate di indennizzo dalla data domanda al giorno della morte
  • assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irrversibili previste dalla L. 210/92.
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