Whistleblowing - Segnalazione illeciti - Azienda Sanitaria locale di Matera

Obblighi Istituzionali | Whistleblowing - Segnalazione illeciti - Azienda Sanitaria locale di Matera

 

Whistleblowing - Segnalazione illeciti

 

La disciplina in vigore fino al 14 luglio 2023

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti nell’interesse generale, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

 

La disciplina in vigore dal 15 luglio 2023

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023. 

Ambito di applicazione

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:

  • amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  • enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  • concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Ambito oggettivo

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (le irregolarità nella gestione o organizzazione della attività non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili); 
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Ambito soggettivo

Possono effettuare segnalazioni, attraverso i canali di segnalazione, i seguenti soggetti:

  • dipendenti ASM (art. 3, comma 3, lett. a);
  • lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASM (art. 3, comma 3, lett. d);
  • lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASM che forniscono beni o servizi o che realizzano opere (art. 3, comma 3, lett. e);
  • libero professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASM (art. 3, comma 3, lett. f);
  • volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’ASM (art. 3, comma 3, lett. g);
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza che prestano la propria attività presso l’ASM (art. 3, comma 3, lett. h);

 

Canali di segnalazione

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.   
     

Condizioni per la segnalazione

Ragionevolezza

  • Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

Modalità

  • La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica).

 

CANALE INTERNO - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE (ASM)

L'ASM deve: 

  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; 
  • svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento; 
  • comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

 

La gestione delle segnalazioni interne è in capo al RPCT e all’Ufficio Whistleblowing (staff di supporto al RPCT) ai fini della ricezione e della presa in carico delle stesse e di una prima attività di verifica e di analisi.

Qualora la segnalazione sia presentata al superiore gerarchico, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, non può essere considerata di whistleblowing.

Il canale di segnalazione interna consente di effettuare segnalazioni:

  • in forma scritta cartacea utilizzando il modulo presente sul sito ovvero attraverso la piattaforma informatica online presente sul sito web aziendale;
  • in forma orale, attraverso linea telefonica dedicata, eventualmente soggetta a registrazione delle comunicazioni;
  • ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

N.B. le modalità di presentazione delle segnalazioni attraverso il canale interno sono descritte analiticamente nella “Procedura per le segnalazioni di Whistleblowing attraverso il canale interno” pubblicata sul sito Web aziendale.

 

Resta fermo che in tutti i casi di segnalazione interna permane l’obbligo per il segnalante pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio all’inoltro della segnalazione anche all’Autorità giudiziaria ordinaria qualora si applichi il combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (obbligo di denuncia per i reati procedibili d’ufficio).

Le segnalazioni anonime anche se segnalate attraverso il canale interno e circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie. Saranno quindi trasmesse alla Direzione Generale per le valutazioni di merito. Saranno, ad ogni buon conto, registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre 5 anni dalla ricezione in modo da essere rintracciate qualora il segnalante, che ha subito ritorsioni, è successivamente identificato e richieda le tutele previste dal d. lgs. n. 24/2023, nonché nelle ipotesi di cui all’ultimo periodo dell’art. 16, comma 4 del D. lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni anonime, non adeguatamente circostanziate e documentate, saranno archiviate.

Le segnalazioni che sono estranee alla tutela del whistleblower, presentate attraverso il canale dedicato al whistleblowing, non sono oggetto della presente procedura.

 

CANALE ESTERNO (ANAC)

 I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  •  la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

 

DIVULGAZIONE PUBBLICA

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

Misure di Tutela e Protezione

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI (nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personal)i

  • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Si intende per ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Competenza ad accertare la ritorsione

  • La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete esclusivamente ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  • La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Prova della ritorsione

  • ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
  • Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
  • Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

La protezione si applica anche: 

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; 
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone. 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o 

  • relative alla tutela del diritto d’autore o 
  • alla protezione dei dati personali ovvero

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

MISURE DI SOSTEGNO

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che l’Anac stipuli convenzioni con enti del Terzo settore e istituisca l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

 PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

 MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (per segnalazioni da effettuare in forma cartacea - scaricabile)

SEGNALAZIONE ON-LINE - pagina in manutenzione
(per eventuali segnalazioni si prega di utilizzare le altre forme previste dalla norma - cartacea, incontro diretto con l'Ufficio Whisteblowing)

SEGNALAZIONI IN FORMA ORALE: tel 0835/253538

RICHIESTA DI INCONTRO DIRETTO CON L'UFFICIO WHISTLEBLOWING: tel 0835/253538

 

Ufficio Wistleblowing: 

Achille Spada - RPCT 

Angela Divincenzo - sostituto RPCT

Anna Di Gianfrancesco

Rossella Mancusi

 

 

 

 

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