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LE FAQ RELATIVE ALL'EDILIZIA

Nei lavori edili svolti da più imprese è prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza qualunque sia la loro durata, se sono previsti rischi particolari.

Come fare per valutare la reale presenza di questi ultimi considerato che anche in un cantiere non significativo vengono svolti lavori ad altezza superiore a 2m o scavi profondi più di 1,5m?


Il coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione per espletare correttamente la sua funzione deve essere presente in cantiere ogni giorno?

E per quanto tempo?


Perché la notifica preliminare deve essere trasmessa agli organi di controllo anche quando in cantiere opera una sola impresa con durata superiore ai 200 uomini/giorno?

E quando non c'è l'obbligo di notifica nè di nomina del coordinatore, si applica il 494?


Per quale motivo non viene dato il giusto peso al fascicolo tecnico che invece potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza ai fini della sicurezza nei lavori successivi alla realizzazione dell'opera?


Un'opera per la cui realizzazione sono previsti due lotti separati di lavori che singolarmente non rientrano nella direttiva cantieri ma vi rientrano globalmente, come devono essere considerati?


Come si deve regolare una impresa che vince un appalto ma che anche all'atto dell'inizio dei lavori non ha ricevuto dal committente il Piano di Sicurezza e Coordinamento?

A volte il committente pretende che a redigerlo sia la stessa impresa esecutrice.


Il montaggio di un impianto composto da più macchine e tubazioni di alimentazione in uno stabilimento di produzione è soggetto alla direttiva cantieri, atteso che ad operare sono più imprese di differenti specializzazioni?


Perché nonostante le promesse fatte nel convegno dello scorso anno, nelle riunioni svolte in prefettura e nonostante sia prevista dalla 626/94 in effetti a tutt'oggi non vi è alcun coordinamento tra i vari organi di vigilanza?

Non sarebbe più efficace per le imprese avere un unico interlocutore?


In molti casi nei nostri piccoli centri si verifica che la realizzazione di un'opera venga svolta in più tempi con intervalli anche lunghi e da imprese che potrebbero anche essere diverse.

Cosa bisogna considerare ai fini dell'applicazione della direttiva cantieri: i tempi complessivi o distinti tra loro?


Come bisogna comportarsi nel caso di lavori vecchi?

Decreto Legislativo 494/96 (bis)
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