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LE FAQ RELATIVE ALL'EDILIZIA
Nei lavori edili svolti da più imprese è prevista la nomina del coordinatore
per la sicurezza qualunque sia la loro durata, se sono previsti rischi particolari.
Come fare per valutare la reale presenza di questi ultimi
considerato che anche in un cantiere non significativo vengono svolti
lavori ad altezza superiore a 2m o scavi profondi più di 1,5m?
Nei lavori ove operano più imprese (anche non contemporaneamente) è
obbligatoria la nomina dei Coordinatori per la sicurezza se,
indipendentemente dall'entità dei lavori, ci si trova nelle ipotesi
previste nell'allegato II ("Rischi particolari").
I lavori svolti ad altezza superiore a 2m o gli scavi profondi più di 1,5m
rientrano nell'allegato II solo "se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera".
Per avere indicazioni sul significato di "particolarmente aggravati", si
vedano le linee guida del Coordinamento Interregionale sulla Prevenzione.
Il coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione per espletare
correttamente la sua funzione deve essere presente in cantiere ogni
giorno?
E per quanto tempo?
È indispensabile che sia presente nei seguenti casi:
- quando si avviano fasi di lavoro nuove, per verificare che siano
svolte in conformità a quanto previsto nei POS e nel PSC, finché le
attività vanno 'a regime'
- quando si svolgono attività particolarmente pericolose (ad es.
montaggio o smontaggio di ponteggi) o complesse che richiedano il
coordinamento delle imprese;
- tutte le volte che ritenga di non potersi fidare della correttezza
delle imprese esecutrici (la valutazione è a suo rischio), o finché non
ne abbia una ragionevole conoscenza.
Perché la notifica preliminare deve essere trasmessa agli organi di
controllo anche quando in cantiere opera una sola impresa con durata superiore ai 200
uomini/giorno?
E quando non c'è l'obbligo di notifica nè di nomina del
coordinatore, si applica il 494?
perché lo prevede il Decreto.
Del resto, la notifica ha lo scopo di
allertare l'Organo di vigilanza se ci sono lavorazioni pericolose o di
grossa entità (>200 U.G.), anche se lavora un'unica impresa
Se i lavori rientrano nelle
tipologie previste dal 494, per il Committente permangono diversi obblighi
anche se non si devono nominare i Coordinatori e se non si deve fare la
notifica.
Si legga, nel merito, l'art.3 del Decreto.
Per i Datori di lavoro delle
imprese (anche se uniche) permane l'obbligo di redigere e rispettare il
POS. Per i lavoratori autonomi si mantengono gli obblighi di cui
all'art.7 e art.12 - comma 3, per quanto riguarda il POS.
Per quale motivo non viene dato il giusto peso al fascicolo tecnico
che invece potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza ai fini della sicurezza nei
lavori successivi alla realizzazione dell'opera?
Non dare giusto peso al fascicolo è male, quanto non dare il giusto
peso al PSC o al POS.
Comunque, considerata la scarsa qualità con cui vengono
prodotti questi documenti, spesso privi di sostanza, è preferibile che
non vengano fatti, se costituiscono un puro spreco di risorse economiche e
di tempo destinabili alla sicurezza, piuttosto che siano fatti male, solo
per il rispetto formale e burocratico della normativa.
Sarebbe giusto sanzionare sia chi non lo fa, che, soprattutto, chi lo fa
"tanto per fare".
Ma questo richiede competenza ed autorevolezza nei Funzionari, e
certezze nei Tecnici su come far bene il proprio lavoro: è un processo di
crescita professionale che necessita di pazienza e di tempo.
Un'opera per la cui realizzazione sono previsti due lotti separati
di lavori che singolarmente non rientrano nella direttiva cantieri ma vi rientrano
globalmente, come devono essere considerati?
Come un unico lotto (il 494 calcola l'entità dei lavori
indipendentemente da eventuali frazionamenti, nel tempo o nei luoghi, per
evitare l'elusione degli obblighi), ma ci possono essere casi particolari che possono fare
eccezione.
Come si
deve regolare una impresa che vince un appalto ma che anche all'atto
dell'inizio dei lavori non ha ricevuto dal committente il Piano di
Sicurezza e Coordinamento?
A volte il committente pretende che a redigerlo
sia la stessa impresa esecutrice.
L'impresa deve assumere l'atteggiamento che assumerebbe di fronte a qualsiasi
altra pretesa ingiustificata, con l'avvertenza che ogni atteggiamento
accondiscendente verso un Committente che deliberatamente ha intenzione di
infrangere la legge, può configurare una complicità in un comportamento
penalmente rilevante.
Il montaggio di un impianto composto da più macchine e tubazioni di
alimentazione in uno stabilimento di produzione è soggetto alla direttiva
cantieri, atteso che ad operare sono più imprese di differenti
specializzazioni?
Il D.Lgs.528/99 di modifica del 494 esclude gli impianti dal campo
d'applicazione del 494, con l'eccezione delle parti strutturali degli
impianti elettrici (si veda il documento "494-bis comparato" redatto
dall'ASL di Matera, in cui le differenze sono riportate in rosso).
Perché nonostante le promesse fatte nel convegno dello scorso anno, nelle
riunioni svolte in prefettura e nonostante sia prevista dalla 626/94 in
effetti a tutt'oggi non vi è alcun coordinamento tra i vari organi di
vigilanza?
Non sarebbe più efficace per le imprese avere un unico
interlocutore?
È una grave carenza, ma il quesito va
posto alla Regione, la quale ha il compito di promuovere il coordinamento.
In quasi tutte le regioni italiane, del resto, il coordinamento, se c'è,
è solo formale o, nei casi migliori, solo "logistico", per aumentare
l'efficienza dei controlli.
Al contrario, sarebbe necessario un
coordinamento degli operatori per assicurare un'omogeneità di
comportamento, di valutazione dei casi concreti e di criteri applicativi
delle norme, considerato che la sicurezza non è più fatta, come in
passato, di regole e precetti rigidamente codificabili.
Inoltre la quantità
di circolari interpretative, spesso contraddittorie o smentite dalla
giurisprudenza, dà l'idea della complessità e nebulosità delle norme,
e, quindi, dell'utilità di azioni unitarie.
Diversi orientamenti ci sono
poi fra chi, per migliorare la sicurezza, ritiene di dover potenziare i
controlli e rafforzare le sanzioni, in modo che queste agiscano come
deterrente, e chi invece sostiene che sia prioritario intervenire sulla
diffusione delle conoscenze e delle motivazioni ad attuare la prevenzione,
fidando nel fatto che negli infortuni le cause siano prevalentemente
l'incapacità di individuare e correttamente valutare la gravità dei
rischi piuttosto che la consapevole malafede degli operatori.
In molti casi nei nostri piccoli centri si verifica che la realizzazione di
un'opera venga svolta in più tempi con intervalli anche lunghi e da
imprese che potrebbero anche essere diverse.
Cosa bisogna considerare ai fini dell'applicazione della direttiva cantieri:
i tempi complessivi o distinti tra loro?
Ci possono essere casi limite, che devono essere valutati uno per uno.
Come bisogna comportarsi nel caso di lavori vecchi?
L'art.25 del D.Lgs. 528/99 affronta il problema del transitorio.
Il prospetto seguente ne è la rappresentazione grafica immediata.