IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE
Denunce
Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, devono essere verificati dall'installatore prima della loro messa in esercizio.
Al termine della verifica, l'installatore rilascerà al Datore di lavoro la "Dichiarazione di conformità",
con la quale attesterà la rispondenza dell'impianto ai requisiti fissati dalle norme vigenti.
La "Dichiarazione di conformità" equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il Datore di lavoro deve trasmettere
contestualmente una prima copia della "Dichiarazione di conformità" all'I.S.P.E.S.L., la quale
provvederà (a campione) ad effettuare la prima verifica, le cui risultanze saranno comunicate
all'ASL.
Una seconda copia della "Dichiarazione di conformità" sarà trasmessa all'ASL territorialmente
competente.
In alternativa all'ISPESL e all'ASL, il Datore di lavoro potrà presentare copie della "Dichiarazione
di conformità" presso lo "Sportello unico per le attività produttive" nei Comuni in cui è stato attivato.
Verifiche periodiche
Per sottoporre a verifica periodica l'impianto di messa a terra e/o di protezione contro
le scariche atmosferiche, il Datore di lavoro dovrà rivolgersi o all'ASL, oppure ad eventuali organismi
individuati dal Ministero delle attività produttive.
Tali verifiche avranno periodicità quinquennale, ad eccezione di quelli installati nei cantieri, nei
locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, per i quali la periodicità
è biennale.
Le spese relative alle verifiche degli impianti, effettuate sia dall'ISPESL, sia dall'ASL (o da altri
Organi) saranno a carico del Datore di lavoro.
IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Denunce
Gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione, devono essere
verificati dall'installatore prima della loro messa in esercizio.
Al termine della verifica, l'installatore rilascerà al Datore di lavoro la "Dichiarazione di
conformità", con la quale attesterà la rispondenza dell'impianto ai requisiti fissati dalle norme
vigenti.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il Datore di lavoro deve trasmettere una
copia della "Dichiarazione di conformità" o solo all'ASL territorialmente competente, che effettuerà la prima verifica dell'impianto attestandone la conformità alla normativa vigente.
La prima verifica equivale ad omologazione dell'impianto.
In alternativa all'ASL, il Datore di lavoro potrà presentare copia della "Dichiarazione di conformità"
presso lo "Sportello unico per le attività produttive" nei Comuni in cui è stato attivato.
Verifiche periodiche
Per sottoporre a verifica periodica l'impianto elettrico installato in luoghi con
pericolo di esplosione, di il Datore di lavoro dovrà rivolgersi o all'ASL, oppure ad eventuali
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
Tali verifiche avranno periodicità biennale.
Le spese relative sia alla prima verifica, sia a quelle periodiche saranno a carico del Datore di
lavoro.
VERIFICHE STRAORDINARIE
Le verifiche straordinarie sugli impianti di messa a terra, sulle installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici installati
in luoghi con pericolo di esplosione saranno effettuate dall'ASL, o dagli organismi individuati
dal Ministero delle attività produttive, in occasione di:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del Datore di lavoro.
VARIAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI
Il Datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all'ISPESL e all'ASL competenti per territorio:
- la cessazione dell'esercizio;
- le modifiche sostanziali preponderanti;
- il trasferimento o spostamento degli impianti.
NORME ABROGATE
Dal 23/01/2002 sono abrogati:
- l'art. 40 del DPR del 27/04/1955 n° 547;
- l'art. 328 del DPR del 27/04/1955 n° 547;
- l'art. 2 del D.M. 12/09/1959 e l'allegato Modello A;
- l'art. 3 del D.M. 12/09/1959 e l'allegato Modello B;
- l'art. 4 del D.M. 12/09/1959 e l'allegato Modello C.