azienda sanitaria locale
matera

dalla Sanità alla Salute

dalla Sanità alla Salute



STRUTTURE DI ALLEVAMENTO

Disciplina dell'apicoltura Legge 24 dicembre 2004, n. 313

Art. 1 (Finalità)

  1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e biodiversità di specie pistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
  2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente Legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 2 (Definizioni)

  1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
  2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
  3. Ai fini della presente legge si intende per:
    1. arnia: il contenitore per api;
    2. alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
    3. aviario: un insieme unitario di alveari;
    4. postazione: il sito di un aviario;
    5. nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'aviario nel corso dell'anno.
  4. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico)

  1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
  2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

Art. 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci)
...Omissis...

Art. 5 (Documento programmatico per il settore apistico)
...Omissis...

Art. 6 (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).

  1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'art. 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  2. Le denuncie e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.
  3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Art. 7 (Risorse nettarifere).
...Omissis...

Art. 8 (Distanze minime per gli apiari).

  1. Dopo l'art. 896 del codice civile, è inserito il seguente:
    "art. 896 - bis.- (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
    Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".

Art. 9 (Riconoscimento del servizio di impollinazione)
...Omissis...

Art. 10 (Sanzioni)...
...Omissis...

Art. 11 (Copertura finanziaria).
...Omissis...

Art. 12 (Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (ndr 31/12/2004)

Scarica modello (formato .doc)
 
REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Matera - Via Montescaglioso 75100 Matera
Codice Fiscale - Partita IVA: 01178540777
Validazione del linguaggio - Verifica se questa pagina è conforme alla specifica XHTML 1.1
Validazione dei fogli di stile - Verifica i fogli di stile associati alla pagina