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RANDAGISMO

È possibile adottare un cane, di qualsiasi taglia, razza, sesso, età e attitudine, rivolgendosi ai canili autorizzati di Matera (www.canileargo.it) e/o di Bernalda.
I cani verranno consegnati a chi darà garanzie di buon trattamento previo intervento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. Le cagne verranno consegnate sterilizzate.
È possibile, inoltre, cedere o ricevere cani da altri, previo assenso, di cessione e di accettazione, stipulato in presenza di un Veterinario pubblico.

Si ricorda che "...chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni,..." art. 2 dell'Accordo Stato - Regioni del 6/2/2003 recepito dal DPCM 28/febbraio/2003.

Sono vietati per Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008:

  1. l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
  2. l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze incluse nell'elenco allegato;
  3. qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  4. la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000, n.376;
  5. gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
    1. il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio di coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
    2. il taglio delle orecchie;
    3. la recisione delle corde vocali.

Il divieto del taglio della coda non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

I proprietari e i detentori di cani, così come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica l'8/febbraio/1954, n.320 e dall'Ordinanza 27/agosto/2004, hanno l'obbligo di:

  1. applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  2. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Chiunque possegga cani addestrati per esaltare l'aggressività e/o cani appartenenti a incroci o razze incluse nell'elenco allegato ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Salvo quanto disposto dalla Legge 20 luglio 2004, n.186 è vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia,  paura e sofferenze tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevanti, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

È vietato acquistare, possedere o detenere i cani addestrati per esaltarne l'aggressività o aggressivi o cani appartenenti a incroci o razze incluse nell'elenco allegato:

  1. ai delinquenti abituali, o per tendenza;
  2. a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  3. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  4. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727 (abbandono di animali), 544 bis (uccisione di animali), 544 ter (maltrattamento di animali), 544 quater (spettacoli e manifestazioni vietati), 544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali) del codice penale, e quelli previsti dall'art. 2 della Legge 20 luglio 2004 n. 189;
  5. ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

Il proprietario e il detentore dei cani particolarmente aggressivi inclusi nell'elenco, o loro incroci, che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

L'Ordinanza 14 gennaio 2008 non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

ALLEGATO

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività:


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