Azienda Sanitaria Locale di Matèra


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COMPETENZE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Indirizzo: Via Montescaglioso - 1º piano

Competenze dei Dipartimenti di Prevenzione:

  1. I Dipartimenti di prevenzione, istituiti in ogni azienda U.S.L. della Regione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 502/92 e dell'art. 24 della L.R. n. 27/96, sono strutture preposte all'attività di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.
  2. I Dipartimenti perseguono obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro orientando in tal senso le attività di conoscenza, informazione e educazione sanitaria e ponendo alla base dei propri interventi i principi:
    1. della programmazione per obiettivi;
    2. della verifica dei risultati;
    3. del controllo di qualità;
    4. dell'equità degli interventi di prevenzione;
    5. dell'autonomia professionale;
    6. dell'integrazione multidisciplinare;
    7. dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.
  3. I Dipartimenti di prevenzione si articolano in servizi, denominati anche unità operative (U.O.), come di seguito indicato:
    1. Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
    2. Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
    3. Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
    4. Servizio Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro;
    5. Servizio Prevenzione, Protezione ed Impiantistica nei luoghi di lavoro;
    6. Servizio Sanità animale;
    7. Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
  4. Così come previsto dall'art. 26 comma terzo lettera b) della L.R. 10 giugno 1996 n. 27, il responsabile di ciascun servizio dei Dipartimenti di prevenzione è individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al secondo livello dirigenziale. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, in mancanza di dirigenti di II livello, possono affidare, in via provvisoria, per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa statale e regionale vigente per il conferimento degli incarichi provvisori di direzione, con apposito atto e motivato provvedimento, la direzione di un servizio ad un dipendente del ruolo sanitario appartenente al I livello dirigenziale.
  5. Per il servizio prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, il responsabile è individuato tra i dipendenti del ruolo professionale e tecnico appartenenti al livello dirigenziale unico, in possesso di profilo professionale adeguato alla natura tecnica delle funzioni del servizio.
  6. Per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi del dipartimento di prevenzione, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.
  7. Fatte salve le competenze attribuite alla Regione, al Presidente della Giunta regionale ed ai Sindaci dai precedenti artt. 2, 4 e 5 spetta ai predetti servizi l'esercizio delle funzioni, compiti ed attività indicati nelle tabelle nn. da 1 a 7 allegate alla presente legge. Dette funzioni, segnatamente quelle di vigilanza e controllo, sono svolte da ciascun dipartimento di prevenzione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti dell'azienda U.S.L. di appartenenza.
  8. Spetta altresì ai citati servizi, in aggiunta a quanto indicato nelle tabelle da 1 a 7:
    1. l'elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale afferente al servizio;
    2. ogni altra attività o funzione, attinente le materie di competenza di ciascun servizio, che la normativa vigente attribuisce alle aziende UU.SS.LL. e che non rientri nei compiti di spettanza degli altri servizi dei dipartimenti di prevenzione;
    3. l'erogazione di prestazioni e l'effettuazione di accertamenti e indagini nelle materie di loro competenza, in favore di terzi dietro pagamento delle somme previste dal tariffario vigente, stabilito ed aggiornato dalla Giunta regionale.
  9. I Dipartimenti di prevenzione esercitano le funzioni ed attività di loro competenza curando tra l'altro, nel rispetto dei programmi, indirizzi e determinazioni della regione e dell'azienda, la gestione:
    1. di un sistema informativo sui rischi per la salute;
    2. delle risorse economiche assegnate e del sistema di contabilità economico finanziaria articolato per centri di responsabilità e centri di costo;
    3. del personale afferente e dei beni e strumenti assegnati ai dipartimenti;
    4. dei rapporti con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAB), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Università ed Enti di ricerca;
    5. dei rapporti con gli altri dipartimenti e strutture dell'azienda U.S.L., con gli omologhi dipartimenti delle altre aziende UU.SS.LL. e con il dipartimento regionale competente.
  10. Qualora ricorra la necessità di intervento da parte di due o più servizi dei dipartimenti di prevenzione, l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza deve essere svolto in maniera univoca e coordinata, quale espressione di integrazione funzionale tra le diverse UU.OO., al fine di ottenere la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative di interesse per l'utente. I dipartimenti di Prevenzione effettuano anche le istruttorie inerenti le autorizzazioni per le strutture sanitarie, L. n.28 del 05/04/2000.

MODALITÀ DI ACCESSO

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

PRONTA DISPONIBILITÀ

NUMERI UTILI

Tel./fax: 0835/253604

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